
Novità ADR
Novità ADR 2019 - Nuova formalizzazione Regime di esenzione parziale ADR 1.1.3.6
8 luglio 2020Relativamente alle informazioni da inserire sul DDT ADR per un trasporto in regime di esenzione parziale ADR 1.1.3.6 è stata modificata la nota 1 al 5.4.1.1.1 lettera f)
NOTA 1: Nel caso in cui si applichi l’esenzione parziale 1.1.3.6, la quantità totale ed il valore calcolato di merci pericolose di ogni categoria di trasporto deve essere indicata nel documento di trasporto conformemente al 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.
NOTA 1: Nel caso in cui si applichi l’esenzione parziale 1.1.3.6, la quantità totale ed il valore calcolato di merci pericolose di ogni categoria di trasporto deve essere indicata nel documento di trasporto conformemente al 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.